📰 COSTI DELLA MANODOPERA NEGLI APPALTI: LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6662/2026 FA CHIAREZZA 🔎

1 Settembre 2026by [email protected]1
costi

 IL FATTO Con la sentenza n. 6662 del 26 agosto 2026, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un operatore economico che contestava l’aggiudicazione di una gara per servizi aeroportuali. Il caso verteva sulla presunta errata quantificazione dei costi della manodopera e sulla sostenibilità economica dell’offerta dell’impresa vincitrice.

🏛️ IL RETROSCENA / PERCHÉ È IMPORTANTE Questa pronuncia è fondamentale perché stabilisce un principio guida per gli operatori economici e le stazioni appaltanti. Definisce con precisione quali figure professionali debbano essere obbligatoriamente incluse nel calcolo dei costi della manodopera, distinguendo nettamente il personale stabile da quello occasionale o con funzioni di coordinamento trasversale.

📌 I PUNTI CHIAVE La sentenza chiarisce in modo inequivocabile i seguenti principi tecnici: * **Obbligo di indicazione costi:** Riguarda esclusivamente il personale impiegato in modo stabile e continuativo sulla specifica commessa. Il dato decisivo è l’effettiva e stabile destinazione della risorsa all’appalto. * **Personale escluso:** Le figure professionali impiegate solo “ove necessario”, in modo occasionale o con ruoli trasversali (es. supervisione e coordinamento generale), non rientrano nell’obbligo di indicazione separata dei costi, in quanto il loro costo non è direttamente legato alla singola commessa. * **Sostenibilità dell’offerta:** Si presume sostenibile l’offerta il cui costo della manodopera coincida con quello stimato dalla stazione appaltante. La giustificazione puntuale è richiesta solo in caso di ribasso su tale costo. * **Clausola Sociale:** È sufficiente presentare un progetto di riassorbimento concretamente verificabile, che illustri modalità e tempistiche (ricognizione del personale, colloqui, piano di inserimento), senza necessità di aderire a formule predefinite.

📈 L’IMPATTO SUL SETTORE La sentenza n. 6662/2026 introduce maggiore certezza giuridica nella preparazione delle offerte. Gli operatori potranno strutturare con più precisione le voci di costo, focalizzandosi sul nucleo di personale effettivamente dedicato all’appalto e riducendo il rischio di contenziosi. Parallelamente, rafforza il ruolo della stazione appaltante nella stima preliminare dei costi, che diventa un parametro di riferimento cruciale per la valutazione della sostenibilità.

One comment

  • Un commentatore di WordPress

    1 Settembre 2026 at 19:15

    Ciao, questo è un commento.
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