📰 PONTEGGIO: LA CASSAZIONE RIDEFINISCE LE RESPONSABILITÀ DEL CSE. LA CONFORMITÀ STRUTTURALE NON BASTA.

9 Settembre 2026by [email protected]0
pontegg

🔎 **IL FATTO** Con la sentenza n. 29103/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio cruciale: un ponteggio, pur essendo stabile e correttamente montato, è da considerarsi inadeguato se non consente ai lavoratori di operare in sicurezza su tutte le parti dell’edificio. La sentenza analizza il caso di un infortunio mortale causato da una pedana improvvisata, utilizzata per raggiungere una zona non accessibile dal ponteggio principale. 🏛️

**IL RETROSCENA / PERCHÉ È IMPORTANTE** Questa sentenza segna un punto di svolta, distinguendo nettamente tra la “sicurezza strutturale” di un’opera provvisionale e la sua “funzionalità prevenzionistica”. La Cassazione chiarisce che la responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza (CSE) non si esaurisce nella verifica formale della stabilità. Il CSE ha il dovere di accertare che il ponteggio sia concretamente idoneo e funzionale rispetto alle lavorazioni previste e alla geometria reale dell’edificio, incluse sporgenze, balconi e irregolarità. Viene così superata l’idea che una scelta operativa pericolosa dell’impresa esecutrice interrompa automaticamente il nesso di causalità con eventuali carenze a monte, nella fase di progettazione e coordinamento.

📌 **I PUNTI CHIAVE** Dall’analisi della sentenza emergono concetti fondamentali per i professionisti della sicurezza: * **Funzionalità vs Stabilità:** L’idoneità di un ponteggio non si misura solo sulla sua tenuta strutturale, ma sulla sua capacità di permettere l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza ergonomica e posturale. * **Analisi della Causa Radice:** Se un’impresa adotta una soluzione estemporanea e pericolosa (es. una pedana improvvisata), bisogna indagare *perché* lo ha fatto. Se la causa è una difficoltà oggettiva creata da un ponteggio inadeguato, la responsabilità può risalire alla fase di coordinamento. * **Vigilanza Sostanziale, non Formale:** Il ruolo di “alta vigilanza” del CSE implica un controllo che va oltre la regolarità formale dei documenti (PSC, POS). Deve estendersi alla compatibilità reale tra le lavorazioni pianificate e le protezioni disponibili in cantiere. * **Coerenza Documentale Integrata:** PSC, POS e PiMUS non devono essere documenti slegati. Devono costituire un sistema coerente che descriva come una specifica lavorazione sarà eseguita in un determinato punto dell’edificio, tenendo conto della sua sagoma effettiva.

📈 **L’IMPATTO SUL SETTORE** Questa interpretazione giurisprudenziale impone un cambio di paradigma. I Coordinatori per la Sicurezza, sia in fase di progettazione (CSP) che di esecuzione (CSE), sono chiamati a un’analisi progettuale molto più approfondita e calata nella realtà del cantiere. La progettazione delle opere provvisionali dovrà essere intrinsecamente legata allo studio della morfologia dell’edificio e delle specifiche fasi di lavoro. La valutazione dei rischi non potrà più limitarsi a scenari generici, ma dovrà prevedere e risolvere le criticità operative derivanti da complesse geometrie architettoniche, elevando il livello di diligenza richiesto a tutti gli attori della sicurezza.

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