🔎 **IL FATTO** Con la recente sentenza n. 5732 del 15 luglio 2026, il Consiglio di Stato ha risolto una delle questioni interpretative più dibattute dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023. Il principio è chiaro: i costi della manodopera, pur dovendo essere indicati separatamente, fanno pienamente parte dell’importo complessivo su cui va calcolato il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico.
🏛️ **IL RETROSCENA / PERCHÉ È IMPORTANTE** Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale fondamentale, ponendo fine all’ambiguità generata dalla formula “costi della manodopera non soggetti a ribasso”. La sentenza chiarisce che tale espressione non implica l’esclusione della manodopera dalla base di calcolo matematica del ribasso, ma serve a garantirne la trasparenza e la congruità in fase di verifica. Si tratta di una pronuncia che uniforma il comportamento delle stazioni appaltanti e degli operatori, garantendo maggiore certezza giuridica e una più corretta comparazione tra le offerte.
📌 **I PUNTI CHIAVE** Dall’analisi della sentenza emergono i seguenti principi tecnici: * **Base di Calcolo Unica:** Il ribasso percentuale deve essere sempre calcolato sull’importo totale a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera e al netto dei soli oneri per la sicurezza. * **”Scorporo” è Trasparenza:** L’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera risponde a esigenze di tutela dei lavoratori e di verifica, non a una riduzione della base matematica su cui applicare lo sconto. * **Ribassabilità Sostanziale:** L’operatore economico può offrire un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, ma deve essere in grado di dimostrare, in sede di verifica di anomalia, che tale riduzione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che rispetta i minimi salariali. * **Correzione dell’Offerta Legittima:** La stazione appaltante può (e deve) ricalcolare la percentuale di ribasso se quella dichiarata dall’operatore è matematicamente incoerente con il prezzo totale offerto. Tale operazione non costituisce una modifica inammissibile dell’offerta, ma una mera rettifica conservativa per ripristinare la corretta corrispondenza tra valore e percentuale.
📈 **L’IMPATTO SUL SETTORE** La sentenza impone un cambio di passo sia per le stazioni appaltanti che per le imprese. Le prime dovranno formulare i bandi di gara con estrema chiarezza, specificando in modo univoco l’importo totale soggetto a ribasso. Le seconde dovranno abbandonare calcoli ambigui e garantire che la percentuale di ribasso dichiarata sia matematicamente coerente con il prezzo finale proposto. Viene così premiata non la furbizia interpretativa, ma la reale capacità organizzativa e l’efficienza aziendale nel formulare un’offerta economicamente sostenibile e trasparente.

